Assicurare il condominio, l'appartamento: la polizza globale fabbricati
La polizzaglobale fabbricati è un contratto assicurativo che viene stipulato e firmato a livello condominiale e che copre sia i danni che possono avvenire all'interno del condominio, sia quelli che possono essere causati dal fabbricato condominiale ad altre strutture. Stipulare la polizza globale fabbricati è compito dell'amministratore di condominio, il quale può prendere la decisione di avviare il contratto di assicurazione anche senza consultare l'assemblea condominiale e ottenere una delibera, come precisato anche da una sentenza della Corte di Cassazione del 1963. L'amministratore, in questo caso, stipula la polizza quindi agendo a tutela sia del condominio nella sua interezza, sia dei singoli spazi abitativi, vale a dire gli appartamenti privati dei condomini.
La polizza globale fabbricati ha il vantaggio di proteggere e risarcire i danni sia per gli spazi comuni del condominio, che per quelli delle abitazioni private, oltre a tutti quei danni causati dalle strutture alle proprietà o all'incolumità di terze persone. La tipologia di eventi coperti dalle polizzeglobali fabbricati è generalmente quella di rotture accidentali, interpretata in senso solitamente "restrittivo" dalle compagnie di assicurazione: esse, infatti, tendono ad escludere dal risarcimento i danni causati con colpa dall'assicurato. Una clausola della polizza globale fabbricati che può essere molto utile è la cosiddetta "ricerca guasti", che copre tutte le spese generate dalla ricerca dell'origine di un danno. Tuttavia, questa garanzia opera soltanto nell'ambito della responsabilità civile, quindi dei danni causati dal fabbricato a terzi. In sostanza: se il danno è soltanto all'interno dello stabile, la polizza globale fabbricati non copre le spese per la ricerca del danno. Perché la ricerca delle cause venga rimborsata dalla globale fabbricati occorre che gli effetti del danno arrechino disturbo (rimborsabile) a terzi esterni. Il compito di effettuare la denuncia del sinistro spetta all'amministratore del condominio, che deve effettuarla sempre non oltre i 3 giorni dalla data del sinistro. Ciò significa, come si può ben capire, che il singolo condomino deve essere davvero estremamente solerte e agire celermente nel riportare la notizia del danno all'amministratore del proprio condominio: occorre infatti che vi sia poi il tempo sufficiente per l'amministratore per effettuare la denuncia del sinistro alla compagnia di assicurazione. Un documento a cui prestare particolarmente attenzione è quello della quietanza, che l'amministratore fa firmare prima di liquidare il risarcimento alla persona danneggiata, che può essere un terzo o uno dei condomini. Con la quietanza, il danneggiato rinuncia ad avanzare ulteriori richieste di risarcimento, considerando quindi sufficiente il risarcimento che gli viene offerto. Questo è un documento la cui firma spetta all'amministratore, in quanto titolare del contratto. All'amministratore di condominio spetta, sempre in quanto depositario della polizza globale fabbricati, anche l'accesso a tutti gli atti della liquidazione.