Assicurazione Professionale

Assicurazione Professionale

 

LEGGE N. 148/2011

A tutela del cliente, il professionista e’ tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall’esercizio dell’attivita’ professionale. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell’assunzione dell’incarico, gli estremi della polizza stipulata per la responsabilita’ professionale e il relativo massimale. Le condizioni generali delle polizze assicurative di cui al presente comma possono essere negoziate, in convenzione con i propri iscritti, dai Consigli Nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti.

Avvocati, medici, architetti svolgono professioni nelle quali è sempre possibile incorrere in un errore dalle conseguenze estremamente infauste, a prescindere dalla competenza e dalla cura che impiegano nel loro lavoro. Gli errori dei professionisti sono infatti spesso estremamente gravi perché toccano aspetti fondamentali della vita delle persone, intaccando il loro patrimonio, la loro salute i loro bisogni primari. Per questo motivo gli errori professionali generano richieste di risarcimento spesso piuttosto onerose. Per impedire che i professionisti siano travolti, in sede civile e quindi patrimoniale, dai propri errori, esistono le polizze rc pensate appositamente per loro. La responsabilità civile dei liberi professionisti riguarda tutti i danni che questi arrecano alle persone con cui entrano in contatto per la loro professione, nonché al loro patrimonio. Dal 13 agosto 2013, le polizze di responsabilità civile professionale sono obbligatorie anche in Italia (come già accadeva in alcuni paesi della Comunità Europea), tranne per i medici che dovranno invece assicurarsi per legge entro agosto 2014.

I professionisti che hanno accesso alle polizze di responsabilità civile sono tutti i medici (chirurghi, diagnosti, specialisti e anestesisti), gli avvocati, i notai, i commercialisti, gli ingegneri, gli architetti, i periti edili, gli amministratori di condominio, i consulenti del lavoro, i mediatori immobiliari, i biologi, gli psicologi, i veterinari, i farmacisti e gli odontotecnici. Le diverse polizze offrono coperture specifiche legate ovviamente alle problematiche di ognuna di queste professioni. Si tratta di polizze che prevedono sempre un massimale e spesso anche una franchigia ossia una parte di risarcimento dei danni che rimane a carico del professionista assicurato. Spesso nelle polizze per professionisti è possibile inserire anche la copertura delle spese legali, in sede penale e amministrativa, per i danni legati alla responsabilità professionale, con una semplice maggiorazione del premio. Le polizze professionali, inoltre, garantiscono anche per tutta una serie di danni che possono attentare al patrimonio e all'attività del professionista, come i furti, le rapine, gli incendi o anche la rottura (o i guasti insorgenti) delle apparecchiature elettroniche, dei vetri e delle insegne.

 

 

Assicurazione Professionale Commercialisti

Copre tutte le perdite che l’assicurato deve pagare quale civilmente responsabile, quindi il risarcimento del danno prodotto; i costi e le spese dovute a rimborso di un provvedimento giudiziale o sostenute per l’attività di difesa dell’assicurato o transazione per suo conto derivanti da qualsiasi effettivo o presunto atto colposo, infrazione di obblighi, errore, omissione commesso dagli assicurati; le attività consentite dalla legge o dai regolamenti che disciplinano l’esercizio della professione; le attività indicate nel questionario.

Principali garanzie ed estensioni di polizza

  •  attività ordinaria, sindaco e revisore dei conti e/o amministratore
  •  fusione e acquisizione, certificazioni e visti, assistenza fiscale per conto dei Caf, perito del tribunale, funzioni svolte davanti alle commissioni tributarie, libera docenza
  •  estensione EDP – per le società di servizi contabili
  •  estensione ad interruzione e sospensione di attività
  •  estensione Codice Privacy e smarrimento di documenti
  •  estensione decreto 81/2008 (ex 626 e 494)
  •  sanzioni fiscali comminate ai propri clienti
  •  estensione RCT/O (conduzione degli uffici)
  •  estensione compensazione Crediti IVA (D.L. 78/09 e legge conversione 102 del 03/08/2009)
  •  estensione Assistenza Fiscale (visto leggero D.M. 164/99, circolare Ag. Entrate 13 del  06/04/2006)

Cosa copre l’assicurazione professionale commercialisti?

Gli errori commessi nello svolgimento della professione potrebbero causare richieste di risarcimento da parte di terzi nei confronti dell’assicurato. La polizza di Responsabilità Civile Professionale tutela il commercialista in tutte le attività coperte dall’assicurazione e rimborsa le spese sostenute per eventuali provvedimenti giudiziali o di difesa dell’assicurato.

I principali inadempimenti all’origine di una richiesta di risarcimento sono:

  • mancata verifica di un invio telematico dei dati da parte di un collaboratore;
  • versamento tardivo dei contributi di un cliente;
  • errori nella dichiarazione dei redditi di un cliente.
 

Assicurazione Amministratore Condominio

La Riforma del Condominio (legge 220/2012) è entrata in vigore il 18 giugno 2013 e modifica le disposizioni in materia del Codice Civile. 

Tra i diversi oggetti e soggetti interessati dalla riforma c’è la figura dell’amministratore di condominio per cui la legge prevede ora una polizza assicurativa di responsabilità civile professionale a cui l’assemblea può subordinare la nomina stessa dell’amministratore;

Nello specifico l’articolo 9 della legge 220/2012 modifica l’articolo 1129 del Codice Civile come segue:

Art. 1129 CC -  Nomina, revoca e obblighi dell’amministratore

(articolo così sostituito dall’art. 9 della legge n. 220 del 2012)

L’assemblea può subordinare la nomina dell’amministratore alla presentazione ai condomini di una polizza individuale di assicurazione per la responsabilità civile per gli atti compiuti nell’esercizio del mandato.

L’amministratore è tenuto altresì ad adeguare i massimali della polizza se nel periodo del suo incarico l’assemblea deliberi lavori straordinari. Tale adeguamento non deve essere inferiore all’importo di spesa deliberato e deve essere effettuato contestualmente all’inizio dei lavori. Nel caso in cui l’amministratore sia coperto da una polizza di assicurazione per la responsabilità civile professionale generale per l’intera attività da lui svolta, tale polizza deve essere integrata con una dichiarazione dell’impresa di assicurazione che garantisca le condizioni previste dal periodo precedente per lo specifico condominio.

 

 

Assicurazione Professionale Avvocati

AVVOCATI

L’assicurazione Professionale RC Avvocati copre tutte le perdite che l’assicurato deve pagare quale civilmente responsabile: il risarcimento del danno prodotto; i costi e le spese dovute a rimborso di un provvedimento giudiziale o sostenute per l’attività di difesa dell’assicurato o transazione per suo conto derivanti da qualsiasi effettivo o presunto atto colposo, infrazione di obblighi, errore, omissione commesso dagli assicurati; le attività consentite dalla legge o dai regolamenti che disciplinano l’esercizio della professione e le attività indicate nel questionario.

Soggetti garantiti dalla polizza

  • Professionista individuale che intende stipulare l’assicurazione per conto proprio.
  • Professionista individuale che intende stipulare l’assicurazione per proprio conto e per conto di altri professionisti che con lui condividono lo Studio (compilare l’elenco degli assicurati e la parte relativa agli estremi dello Studio).
  • Studio Associato che intende stipulare l’assicurazione per proprio conto e per conto di tutti i professionisti che lo compongono (compilare l’elenco degli assicurati e la parte relativa agli estremi dello Studio).

Per i professionisti iscritti all’Ordine degli Avvocati la sottoscrizione di una polizza di Responsabilità Civile Professionale è obbligatoria dal 13 agosto 2013, secondo le disposizioni del D.P.R. 137/2012 del 7 agosto 2012.

La RC professionale avvocati protegge l’assicurato dalle richieste di risarcimento avanzate da terzi durante il periodo di validità della polizza, in conseguenza di atti illeciti verificatisi durante lo svolgimento delle attività per le quali viene espressamente prestata copertura assicurativa. Sono coperti anche i costi e le spese sostenuti per il rimborso di un provvedimento giudiziale o per l’attività di difesa dell’assicurato.

 

Assicurazione Professionale Ingegneri

INGEGNERI, ARCHITETTI, GEOMETRI, PERITI EDILI

Il D.P.R. 137/2012 del 7 agosto 2012 introduce l’obbligo di stipulare una polizza a copertura della Responsabilità Civile Professionale per tutti gliIngegneri regolarmente iscritti all’Ordine degli Ingegneri: la nuova normativa è in vigore dal 13 agosto 2013.

Copre tutte le perdite che l’assicurato deve pagare quale civilmente responsabile: il risarcimento del danno prodotto; i costi e le spese dovute a rimborso di un provvedimento giudiziale o sostenute per l’attività di difesa dell’assicurato o transazione per suo conto derivanti da qualsiasi effettivo o presunto atto colposo, infrazione di obblighi, errore, omissione commesso dagli assicurati; le attività consentite dalla legge o dai regolamenti che disciplinano l’esercizio della professione e le attività indicate nel questionario.

Soggetti garantiti dalla polizza

  •  Il singolo libero professionista
  •  Lo studio associato, l’associazione professionale o società di   professionisti, quindi tutti i soci, i partner e i professionisti associati; coloro che lo erano prima della stipula della polizza e coloro lo diventeranno in vigenza del contratto.
  • Tutto lo staff e i collaboratori quindi dipendenti, praticanti, apprendisti, collaboratori, consulenti (qualunque sia il loro contratto)
  •  Per questa professione è disponibile anche la copertura di Tutela Legale

Cosa copre la polizza assicurazione professionale ingegneri?

La polizza RC professionale ingegneri tutela l’assicurato dagli errori o dalle negligenze commessi durante lo svolgimento della sua attività lavorativa. Il professionista verrà infatti rimborsato per le perdite generate da richieste di risarcimento avanzate da terzi, e per tutte le spese legali eventualmente sostenute.

Gli errori più comuni commessi dagli ingegneri sul lavoro sono:

  • calcolo errato dell’altezza dei pilastri di un edificio industriale;
  • presunte mancanze ascrivibili all’attività di direzione lavori;
  • responsabilità in merito all’osservanza delle disposizioni sulla sicurezza dei luoghi di lavoro.
 

Assicurazione Professionale Architetti

Dal 13 agosto 2013 gli Architetti iscritti all’Albo della professione sono tenuti a sottoscrivere una polizza di Responsabilità Civile Professionale: l’obbligo è stato introdotto con il D.P.R. 137/2012 del 7 agosto 2012.

POLIZZA RESPONSABILITA’ CIVILE PROFESSIONALE

INGEGNERI, ARCHITETTI, GEOMETRI, PERITI EDILI

Copre tutte le perdite che l’assicurato deve pagare quale civilmente responsabile: il risarcimento del danno prodotto; i costi e le spese dovute a rimborso di un provvedimento giudiziale o sostenute per l’attività di difesa dell’assicurato o transazione per suo conto derivanti da qualsiasi effettivo o presunto atto colposo, infrazione di obblighi, errore, omissione commesso dagli assicurati; le attività consentite dalla legge o dai regolamenti che disciplinano l’esercizio della professione e le attività indicate nel questionario.

Soggetti garantiti dalla polizza

  •  Il singolo libero professionista
  •  Lo studio associato, l’associazione professionale o società di   professionisti, quindi tutti i soci, i partner e i professionisti associati; coloro che lo erano prima della stipula della polizza e coloro lo diventeranno in vigenza del contratto.
  • Tutto lo staff e i collaboratori quindi dipendenti, praticanti, apprendisti, collaboratori, consulenti (qualunque sia il loro contratto)
  •  Per questa professione è disponibile anche la copertura di Tutela Legale

Cosa copre l’assicurazione professionale architetti?

La polizza RC professionale tutela l’architetto assicurato dalle richieste di risarcimento generate da errori professionali. Tutte le perdite connesse a tale richiesta, comprese le spese legali, sono coperte dall’assicurazione.

Gli errori che vengono commessi più comunemente dagli architetti sono:

  • errori in fase di progettazione, ad esempio nel calcolo dell’altezza di un pilastro;
  • presunte mancanze nell’attività di direzione lavori;
  • responsabilità riguardante l’osservanza delle disposizioni sulla sicurezza dei luoghi di lavoro.

 

Assicurazione Professionale Psicologi

La RC Professionale Psicologi è obbligatoria?

Il D.P.R. 137/2012 del 7 agosto 2012 stabilisce che gli Psicologi e iDottori in Scienze psicologiche sono tenuti a stipulare di una Assicurazione Professionale Psicologi. L’assicurazione professionale è obbligatoria dal 13 agosto 2013.

Cosa copre la RC Professionale Psicologi?

L’assicurazione per la Responsabilità Civile Professionale protegge lo psicologo o il Dottore in Scienze psicologiche da tutte le richieste di risarcimento generate da errori, negligenze od omissioni professionali commesse involontariamente dall’assicurato. La polizza copre anche i costi delle spese legali o di difesa dell’assicurato, per una cifra non superiore al 25% del massimale selezionato.

Nel dettaglio, l’assicurazione RC professionale psicologo copre i sinistri verificatisi nell’ambito di:

  • attività riguardanti l’uso degli strumenti conoscitivi e di diagnosi;
  • attività di abilitazione, riabilitazione e di sostegno in organismi sociali e comunità;
  • attività relative alla psicoterapia, a condizione che l’assicurato abbia conseguito la Laurea in Psicologia, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.162.

Chi sono i soggetti assicurati?

Tutti gli psicologi e i Dottori in Scienze psicologiche iscritti all’Albo professionale e/o abilitati all’esercizio della professione, sia in qualità di liberi professionisti, sia per l’attività esercitata presso uno studio associato o una società di professionisti.

 

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